Informazioni utili sull’IMU
Dal 1 gennaio 2012 è in vigore l’Imposta Municipale Unica (denominata Imu). Tale imposta ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze ed aree edificabili. Restano invariate le definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 504/1992. L’acconto va pagato entro il 18 giugno.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate), anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Si ricorda che tale imposta non è solo di competenza comunale in quanto una parte della stessa andrà versata in favore dello Stato (50% di quanto dovuto, con esclusione della sola abitazione principale).
Pertanto l’imposta IMU si applica su:
- Abitazione principale
- Immobili diversi dall’abitazione principale
- Aree edificabili.
Sull’abitazione principale ed eventuali pertinenze è prevista una detrazione di imposta pari ad € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae questa utilizzazione. La detrazione si applica proporzionalmente nel caso di abitazione principale di più soggetti passivi. Tale detrazione per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (se dimorante abitualmente e residente anagraficamente in tale abitazione), fino ad un massimo di €. 400,00.
Non sono più previste per legge, esenzioni per le unità immobiliari concesse in uso gratuito.
Le aliquote e le detrazioni sono quelle previste dalla legge, non avendo ancora il Comune deliberato variazioni, e sono valide per il versamento dovuto in acconto. Per il saldo le aliquote e detrazioni, per espressa previsione normativa, potrebbero essere suscettibili di variazioni, sia ad opera del Comune che dello Stato.
Il pagamento dell’acconto (entro il 16 giugno) deve essere determinato sulla base delle aliquote e detrazioni di legge. Il saldo andrà versato entro il 16 dicembre, ed in quella fase i contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio dell’imposta, sulla base delle decisioni che il Comune adotterà entro il 30 settembre.
Ai fini della compilazione del modello F24 si comunica che il codice catastale di Casperia è A472.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Ragioneria il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 oppure il lunedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso l’ufficio in piazzale Oddo Valeriani.
Abitazione principale e pertinenze Fabbricati rurali ad uso abitativo |
Aliquota base 0,40% |
Altri fabbricati, aree edificabili | 0,76% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,20% |
Immobili non produttivi di reddito fondiario | 0,76% |
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società | 0,76% |
Immobili locati | 0,76% |