Emissioni atmosferiche scarsamente rilevanti. Comunicazioni obbligatorie
Ai sensi del Dlgs 152/2006, art. 272 comma 1, per una serie di attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, è obbligatorio effettuare, da parte dei titolari, una comunicazione alla Provincia territorialmente competente.
Pertanto tutte le attività e gli impianti esistenti/nuovi/modificati/trasferiti che ancora non abbiamo effettuato la comunicazione prevista, potranno regolarizzare la propria posizione entro un anno a partire dal 12 luglio 2012, adempiendo alla comunicazione alla Provincia di Rieti, secondo le modalità previste dalla delibera di giunta regionale 264/2012 e utilizzando il predisposto modello di comunicazione unitamente alla copia del documento d’identità del titolare.
L’elenco delle attività che obbligatoriamente devono presentare tale comunicazione si trova nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del suddetto decreto e la mancata comunicazione comporta l’addebito di sanzioni così come previste all’art. 279. A titolo esemplificativo tra le attività tenute ad assolvere all’obbligo della comunicazione sono da ricomprendere gli agriturismi (qualora svolgano anche attività di ristorazione), le panetterie, le pasticcerie, le officine meccaniche, gli allevamenti, serre, laboratori fotografici, laboratori di analisi e ricerca.