Separazioni e divorzi senza tribunale

La legge 162/2014 permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, consensualmente, senza rivolgersi ad avvocati e tribunali. Ai coniugi viene data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale di stato civile del Comune. L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Dove?

Nel Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi
  • in cui è iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte le coppie che non hanno:

  • figli minori
  • figli maggiorenni incapaci (sottoposti cioè a tutela, curatela, amministrazione di sostegno)
  • figli maggiorenni portatori di handicap grave (legge 104/1992)
  • figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

O anche, tutte le coppie che hanno raggiunto l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale. In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

Come avviare la procedura?

Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per l’acquisizione dei documenti necessari e per fissare un appuntamento per la sottoscrizione dell’accordo. Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato riceverà da ciascun coniuge una dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo, verrà fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso. Alla data del secondo appuntamento (non prima di trenta giorni dal primo), i due coniugi devono presentarsi di nuovo davanti all’ufficiale per confermare la decisione presa. La mancata presenza nel giorno concordato risulterà essere una rinuncia e una mancata conferma dell’accordo.

Documenti da presentare

  • Documenti d’identità
  • Sentenza di separazione passata in giudicato da almeno tre anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al presidente del tribunale (in caso di divorzio)
  • Precedente accordo (in caso di modifica delle precedenti condizioni).

Costi del procedimento

Versamento di € 16,00 all’atto di firma dell’accordo, sul conto corrente postale n. 14990022 intestato alla Tesoreria del Comune di Casperia, con causale: “Conclusione accordo previsto ex legge 162/2014″.

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di trenta giorni dalla firma dell’accordo stesso. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo. Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo sarà efficace  immediatamente.