Manutenzione siepi, rami e pulizia terreni
Secondo quanto previsto dagli artt. 29, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, relativamente alle piantagioni e siepi e alla condotta delle acque nei fossi delle strade, si rende noto che i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi costantemente recise, in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o pregiudicandone la visibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
Tutti i proprietari di terreni ubicati nei centri abitati e adiacenti agli stessi, nonché fabbricati ad uso abitativo e fruiti da persone hanno, inoltre, l’obbligo di tagliare la vegetazione spontanea presente nei terreni e di tagliare i rami delle piante che protendono sulle altrui proprietà.
Coloro che hanno diritto di condurre le acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso ripulendo, se necessario, i canali di scolo creati per far defluire l’acqua lungo le strade. E’ vietato deviare, ostruire o interrompere i canali creati per lo scolo delle acque lungo le strade.
Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169,00 ad € 679,00. Consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive.
Saranno eseguiti servizi di vigilanza e di verifica sul rispetto della normativa. Si ricorda, infine, che tale obbligo permane per tutto l’arco dell’anno.