Voto a domicilio per gli elettori infermi
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi (all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), cioè siano intrasportabili, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono chiedere di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, con apposita domanda da far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.
La richiesta di votazione a domicilio deve pervenire dal 28 gennaio al 17 febbraio p.v (tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione) con allegata idonea certificazione medica, rilasciata dal funzionario medico designato dall’azienda sanitaria locale, nonché copia della tessera elettorale. Quindi, l’elettore impossibilitato a recarsi al seggio per questi gravi motivi, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, deve richiedere la certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o intrasportabilità).
La certificazione:
- la rilascia esclusivamente l’A.S.U.R. solo attraverso propri medici incaricati.
- deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali.
- per i soli intrasportabili, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.
La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale in cui dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.