Manutenzione siepi, rami e pulizia terreni
Secondo quanto previsto dagli artt. 29, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, relativamente alle piantagioni e siepi e alla condotta delle acque nei fossi delle strade, si rende noto che i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi costantemente recise, in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o pregiudicandone la visibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie.
Pertanto secondo quanto impartito con ordinanza sindacale n.26 del 21 giugno 2018 i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari o agli amministratori di stabili / immobili con annesse aree verdi, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei fondi invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo fino al 30 settembre 2018 le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica e il pericolo di incendi.
I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati immediatamente e comunque entro il 30 GIUGNO 2018, provvedendo correttamente alla rimozione di rifiuti prodotti e quant’altro possa essere veicolo di incendio o pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, con avvertenza che scaduto il suddetto termine, si potrà procedere alla esecuzione d’ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo in ogni caso l’applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.
Saranno eseguiti servizi di vigilanza e di verifica sul rispetto di quanto previsto nell’ordinanza sindacale.