Prevenzione incendi boschivi, le regole da seguire

Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, nonché quelli in aree a rischio incendio di interfaccia. Su tutto il territorio comunale è vietato bruciare nei campi: stoppie, cespugli, residui di colture agrarie e di potature, sfalci, erbe infestanti; arbusti e sterpaglia lungo tutte le strade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.

E’ vietata l’accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 dalle zone boscate. All’interno delle aree boscate, ad eccezione dei rifugi montani, è vietato l’uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone. Inoltre i conducenti di autoveicoli a marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi.

Agli operatori che usino all’aperto, in zone con materiale seccaginoso, strumenti ed attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, ecc.) è fatto l’obbligo di realizzare preventivamente un’idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche. Similmente è reso obbligatorio durante l’uso di macchine agricole (falciatrici, mietitrebbia, ecc.), disporre sul posto idonea attrezzatura antincendio, nonché personale sufficiente ad evitare le eventuali propagazioni del fuoco.

I proprietari o gestori di depositi di legname o carburante dovranno predisporre nell’intorno idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

Entro il 30 giugno 2019:

  1. I proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, devono pulire da rovi e da altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l’area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero del bestiame. E’ vietata l’eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l’uso del fuoco, salvo autorizzazione scritta dal comando stazione Carabinieri forestali di Contigliano.
  2. I proprietari confinanti con le infrastrutture stradali, sono obbligati a mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione di confine, in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie. Hanno altresì l’obbligo di sfrondare e/o tagliare i rami degli impianti arborei che impediscano l’irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.
  3. I gestori di pubblici servizi, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, devono provvedere alla messa in sicurezza delle aree ove risultino installati i relativi impianti, mediante lo sfalcio di erbe infestanti e la successiva realizzazione di fasce di isolamento larghe almeno 5 metri libere da qualsiasi materiale infiammabile, a protezione delle relative infrastrutture.
  4. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni nelle aree antropizzate (centri abitati e aree di nuovi insediamenti edilizi), devono pulire gli stessi da rovi e da altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva dei terreni stessi (fatta eccezione per le specie protette), oltre alla fascia limitrofa alla strada, alle recinzioni e alle scarpate stradali.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e a quelle sopra impartite. I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni del territorio comunale.

Chiunque avvisti un incendio o un principio di incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a darne l’allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Eventuali segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri telefonici:

  • Numero unico di emergenza: 112
  • Vigili del Fuoco: 115
  • Protezione civile: numero verde 803555