COVID-19: attività commerciali sospese fino al 25 marzo
Il decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020 dispone che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti misure sull’intero territorio nazionale:
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
- Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
Elenco delle attività consentite fino al 25 marzo: Commercio-al-dettaglio-prima-necessità