Prevenzione incendi boschivi periodo massima pericolosità
Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità, fino al 30 settembre si ordina quanto segue:
1) Divieti
Nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, e/o immediatamente ad esse adiacenti, il divieto di:
- accendere fuochi di ogni genere a terra;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le “Prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili.
2) Obbligo di pulizia e manutenzione delle aree verdi private
Ai proprietari ed ai possessori a qualsiasi titolo di terreni nelle aree antropizzate (centri abitati ed aree di nuovi insediamenti edilizi), la pulizia da rovi e da altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva dei terreni stessi. I giardini e gli orti devono essere mantenuti eliminando la vegetazione infestante e i rifiuti facilmente infiammabili.
3) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
Al Consorzio Acquedotto Media Sabina, all’Astral, alla Provincia di Rieti di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.
4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale il divieto accendere mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere.
5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
Ai proprietari ed ai conduttori di terreni, di realizzare delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco lungo tutto il perimetro di confine, aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
Ai proprietari ed ai conduttori di terreni confinanti con le infrastrutture stradali, di mantenere le siepi, gli impianti arborei e la vegetazione presente lungo la recinzione di confine.
6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori il divieto di accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione nei boschi nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade.
7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, il divieto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione.
8) Aree boscate
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
9) Attività turistiche e ricettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di strutture ricettive esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
10) Distanza della vegetazione dai fabbricati
Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.
11) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
12) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro.