Contenimento consumi acqua potabile
Fino al 31 agosto è vietato utilizzare l’acqua potabile erogata dalla rete acquedottistica pubblica per:
- il lavaggio di piazzali, cortili e vialetti privati;
- il lavaggio di veicoli (con esclusione degli autolavaggi);
- il riempimento di piscine;
- fontane ornamentali, vasche da giardino, zampilli, etc. qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell’acqua;
- l’innaffiamento di orti, prati e giardini privati, con qualsiasi mezzo o apparecchiatura (ad esclusione degli impianti a goccia), fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzino sistemi di recupero dell’acqua piovana.
Sono esclusi dal divieto gli usi dell’acqua potabile:
- in agricoltura, floricoltura e zootecnia, per attività iscritte alle categorie di appartenenza;
- per i servizi pubblici di igiene urbana ed opere pubbliche;
- per tutte le attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile e nei limiti di quanto autorizzato.
Le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
- € 50,00 per il lavaggio di piazzali, cortili e vialetti nonché per l’innaffiamento di orti, prati e giardini privati;
- € 100,00 per il lavaggio di veicoli e gli emungimenti per scopi voluttuari;
- € 250,00 per il riempimento di piscine fino a 5 metri cubi
- € 500,00 per il riempimento di piscine oltre 5 metri cubi.