CIN (Codice Identificativo Regionale) Obbligatorio dal 1° gennaio 2025
Con l’entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR ( legge 191/2023 ), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, a decorrere dal 1° gennaio 2025 corre l’obbligo per i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione di richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) che è un codice univoco introdotto con normativa statale per identificare tutte le strutture ricettive, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma. Il CIN va richiesto obbligatoriamente anche se si è già in possesso del CIR.
Con il Decreto del Ministero Turismo Prot. 16726 del 6/6/2024, cd. decreto interoperabilità, sono state definite le modalità di interscambio fra le banche dati regionali e la banca dati nazionale (BDSR). Il 3 settembre 2024 è avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 130 dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR.
Chi deve richiedere il CIN
Tutti i titolari o i gestori delle seguenti strutture e tipologie ricettive devono richiedere il CIN:
- strutture alberghiere (Residenze turistico alberghiere RTA, alberghi e Condhotel),
- strutture extralberghiere. In questa categoria sono comprese tutte le strutture ricettive non alberghiere, quindi: affittacamere, case e appartamenti per vacanza (CAV), ostelli, case per ferie, rifugi alpini, rifugi escursionistici, ma anche le strutture all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici e marina resort),
- aree attrezzate di sosta temporanea,
- appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche intermediati da agenzie immobiliari turistiche, bed and Breakfast,
- agriturismi.
Come si ottiene il CIN
Il CIN deve essere richiesto da parte dei titolari o gestori delle strutture ricettive accedendo alla piattaforma nazionale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), istituita dal Ministero del Turismo alla seguente pagina web: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
L’accesso può avvenire tramite SPID, CIE o, per i cittadini stranieri, ottenendo user e password dal Ministero del Turismo previa registrazione.
La BDSR è interoperabile con le banche dati regionali delle strutture ricettive e ha lo scopo di centralizzare tutte le informazioni necessarie per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale.
Se la struttura è in regola con le procedure amministrative (presentazione della SCIA o della comunicazione prevista per il tipo di attività) ma, entrando in BDSR e avviando la procedura per ottenere il CIN, non è visibile nell’elenco delle strutture, allora bisognerà procedere, esclusivamente all’interno della medesima piattaforma BDSR, con una “segnalazione di struttura mancante” (si rinvia al “manuale cittadino” presente sul sito del Ministero); ovviamente, le strutture per cui la comunicazione o SCIA di avvio è stata presentata soltanto da poco saranno visibili in BDSR solo dopo che si sarà completato l’iter di comunicazione tra Comune e Regione per l’inserimento dell’anagrafica in Ross1000 e il successivo invio alla BDSR.
N.B. Nelle Faq ministeriali, alle quali si rimanda, sono contenute ulteriori indicazioni in merito.
Come si usa il CIN
Il CIN va:
- esposto all’esterno dello stabile
- indicato in tutti gli annunci ovunque pubblicati (sostituisce il CIR)
- indicato in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di commercializzazione dell’attività ricettiva (sostituisce il CIR)
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata ad attività ricettiva. Dall’entrata in vigore della normativa nazionale, cioè dal 2 novembre 2024 prorogato al 1° gennaio 2025, l’indicazione del CIN, nelle attività promozionali e di commercializzazione dell’attività ricettiva sopraindicate, sostituisce l’obbligo di indicazione del CIR.
In seguito all’acquisizione del CIN, non sarà più necessario indicare il CIR nel materiale promozionale e nelle attività di commercializzazione, ma dovrà essere indicato solo il CIN. In conseguenza troveranno applicazione SOLO le sanzioni previste dalla norma nazionale (vedi successivo paragrafo) in carenza degli obblighi connessi all’acquisizione ed esposizione del CIN.
Sanzioni e controlli
Le sanzioni applicabili per mancato o scorretto utilizzo del CIN sono le seguenti:
Comma 9 art. 13-ter:
• Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse, prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000 in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
• La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
• Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche prive dei requisiti di sicurezza cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile in caso di assenza di requisiti previsti dalla stessa normativa e, in caso di assenza dei requisiti di sicurezza di cui al comma 7 secondo periodo, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.
FAQ ministero del Turismo: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/ oppure porre uno specifico quesito.
CONTATTI UTILI PER INFORMAZIONI GENERALI SUL CIN
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per informazioni di carattere generale sul Codice Identificativo Nazionale, sono attivi i seguenti contatti:
▪ Tel. 06.164169910 (Contact Center del Ministero del turismo)
▪ E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it urp@ministeroturismo.gov.it
Per assistenza nella procedura telematica di richiesta del CIN è necessario utilizzare i canali di assistenza previsti dal portale BDSR. Dal portale https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ si possono anche scaricare i manuali di istruzione sia per operatori che per utenti.