Il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il tramite della Prefettura di Rieti ha recentemente fornito chiarimenti in relazione all’attività di identificazione delle persone ospitate presso le strutture ricettive, con particolare riferimento alle “locazioni brevi”. Tale necessità è emersa per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche in un momento storico delicato a livello internazionale e caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta.
Con la circolare 18 novembre 2024 il Ministero dell’Interno ha confermato l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità degli ospiti tramite riconoscimento di persona ( de visu ) della corrispondenza tra persone effettivamente alloggiate e documenti forniti da remoto, comunicandola alla Questura territorialmente competente nelle 24 ore successive all’arrivo e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore , secondo le modalità di cui al D.M. 7 gennaio 2013, tramite il portale Alloggiati Web.
Corre l’obbligo a carico dei gestori, dunque, verificare l’identità degli ospiti mediante verifica di persona la corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti come previsto nell’art.109 del TULPS e di comunicare alla Questura territorialmente competente come da D.M. Interno del 7/1/2013 modificato il 16/9/2021.
Per completezza infine ricordiamo che la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità delle persone alloggiate da parte del gestore della struttura ricettiva, in violazione dell’art. 109 del T.U.L.P.S., costituisce reato, con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del T.U.L.P.S. e, cioè, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad € 206,00.