Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
- Trasparenza degli oneri informativi 1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche’ i
provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonche’ l’accesso ai
servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in
allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo
informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti
istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita’
definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180.