Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

 

  • Trasparenza degli oneri informativi  1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche’  i
    provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
    amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l’esercizio  di  poteri
    autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonche’  l’accesso  ai
    servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in
    allegato  l’elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
    cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti
    medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligo
    informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l’elaborazione,
    la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e
    documenti alla pubblica amministrazione.
    2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta
    Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti
    istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita’
    definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della
    legge 11 novembre 2011, n. 180.